P.A. Croce Verde di FinalBorgo
Statuto dei Soci
Costituzione e scopi
Art. 1
Nell’anno 1922, il giorno 23 del mese di Gennaio, fu costituita una
Associazione di Pubblica Assistenza denominata “ CROCE VERDE”, la
quale con il trascorrere del tempo, assunse la denominazione
ufficiale di “PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE” , con sede in Finale
Ligure Borgo, piazza Milite Ignoto n° 8.
Art. 2
L’Associazione ha per scopo il
trasporto e l’assistenza degli infermi ed il compimento, con
abnegazione, di tutte le opere di sollievo delle sventure altrui,
senza scopo di lucro.
L’Associazione può promuovere la costituzione di sezioni sia nei
Rioni o Frazioni del Comune di Finale Ligure, sia nei Comuni del
circondario.
I Soci/Militi di ogni sezione costituita, riuniti in assemblea
eleggeranno un loro responsabile con funzione di Vice Direttore dei
Servizi che dovrà seguire le direttive della Direzione dei Servizi
della P.A. Croce Verde.
L’Associazione può inoltre istituire nel suo seno sezioni culturali,
sportive e ricreative.
Art. 3
L’Associazione è composta dalle
seguenti categorie di Soci:
Militi, Contribuenti, Sanitari,
Benemeriti e Onorari e da qualsiasi carica onorifica (anche a vita)
che l’Assemblea dei Soci voglia conferire, su proposta del Consiglio
di Amministrazione in base all’operato svolto in seno alla Società.
Tutte le categorie dei Soci devono espletare la loro opera
gratuitamente. La definizione delle categorie dei Soci viene
precisata dall’Appendice al presente Statuto (Art. 1).
Art. 4
Tutte le categorie dei Soci, compresa
quella dei Militi, sono tenute al pagamento di una quota annuale
minima di “tesseramento” il cui importo viene stabilito
periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
Dal pagamento della quota annuale sono escluse tutte le categorie
onorifiche.
Art. 5
L’iscrizione all’Associazione comporta la conoscenza e
l’accettazione del presente Statuto, della sua Appendice e del
Regolamento Interno dei Militi, che tutti indistin-tamente sono
tenuti ad osservare e rispettare.
Art. 6
La qualifica di Socio si perde per decesso, per dimissioni
volontarie, per decadenza, sospensione e radiazione, secondo quanto
stabilito dall’Appendice al presente Statuto (Art. 2 – Appendice).
Capitale e
Patrimonio Sociale
Art. 7
Il capitale sociale è costituito:
- dai contributi dei Soci;
- dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o enti;
- dai proventi di qualsiasi natura, sempre che si possano accettare
senza venir meno alla dignità e al decoro dell’Associazione e
non abbiano significazione contraria alle leggi vigenti e al potere
dello Stato;
- dai proventi dei servizi prestati e dalle attività delle gestioni
speciali (sagre, lotterie, ecc…).
Art. 8
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito da tutti i beni di proprietà della stessa
(ambulanze, attrezzature, ecc..), nonché da tutti i beni immobili
che potranno essere acquisiti direttamente o per donazioni.
Organi Sociali
Art. 9
Gli Organi Sociali della P.A. Croce
Verde sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.
Tutti gli organi suddetti espletano i loro compiti istituzionali
gratuitamente;
Le cariche interne non sono cumulabili, ad eccezione delle cariche
della Direzione dei Servizi ove dovesse scegliersi nell’ambito del
Consiglio di Amministrazione.
Assemblea dei Soci
Art. 10
L’Assemblea è formata da tutti i Soci
che, avendo compiuto il 16° anno di età ed in regola con il
pagamento delle quote sociali hanno diritto al voto.
Il Socio ha diritto al voto attivo e passivo purchè in regola con
il pagamento della quota sociale dell’esercizio in corso e almeno di
quello precedente.
Possono essere eletti alle Cariche Sociali i Soci che abbiano
compiuto il 18° anno di età e che non abbiano subito alcuna
definitiva sanzione disciplinare di radiazione.
I Soci possono con delega scritta, farsi rappresentare da altro
Socio, solo per la votazione nell’Assemblea sociale ove venga eletto
il Proboviro e ogni Socio non può ricevere più di una delega.
Art. 11
Le Assemblee dei Soci sono convocate:
- in sessione ordinaria:
- dal Consiglio di Amministrazione entro il 1° semestre di ogni
anno, solo per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente;
- in sessione straordinaria:
- ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga
opportuno;
- su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori;
- su richiesta di 1/5 dei Soci in regola con il versamento della
quota sociale dell’anno in corso e precedente;
In questi ultimi due casi, l’Assemblea deve avere luogo entro 15
giorni dalla presentazione scritta della richiesta al Consiglio di
Amministrazione.
- su richiesta della Commissione Elettorale, direttamente dalla
stessa in caso di riscontro di gravi anomalie (art. 4 Appendice).
In questo caso l’Assemblea dovrà avere luogo entro un periodo
massimo di 10 gg.
dalla richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione
uscente.
Art. 12
La convocazione dell’Assemblea
dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria è indetta tramite
manifesti esposti nella Sede Sociale, nella bacheca
dell’Associazione ed in altri punti della città, almeno 5 gg. prima
di quello fissato, indicando chiaramente il giorno, l’ora, il luogo
della riunione della 1° e 2° convocazione e gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
Art. 13
L’Assemblea dei Soci sia in sede
Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costi-tuita in 1°
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci
iscritti, mentre in 2° convocazione qualunque sia il numero dei Soci
presenti.
Le delibere sono prese a maggioranza di voti.
Le votazioni possono essere fatte per alzata di mano o a scheda
segreta, quest’ultima quando l’oggetto della votazione riguarda
persone.
Art. 14
L’Assemblea è presieduta da un
Presidente, nominato dalla stessa, il quale a sua volta provvede
alla nomina di un segretario che dovrà redigere il relativo verbale.
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci ha la più ampia libertà di
gestione dell’Assemblea, con particolare riguardo e cura
nell’esecuzione dell’ordine del giorno, delle votazioni e del civile
svolgimento dell’Assemblea stessa.
Art. 15
Compete all’Assemblea:
a) - Approvare il bilancio annuale;
b) - Deliberare su ogni argomento all’ordine del giorno;
c) - Deliberare su ogni proposta di modifica dello Statuto e
dell’Appendice allegata;
d) - revocare il mandato agli Amministratori (vedi Art. 17 capoverso
4);
e) - deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e precisarne le
modalità;
f) - nominare la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle
elezioni alle
Cariche Sociali nonché la contemporanea elezione di un Proboviro (Art.
22 Statuto).
g) - decidere sull’eventuale reintegro di un Socio espulso, su
segnalazione con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Probiviri.
Per i capoversi a-b-f in 2° convocazione le deliberazioni vengono
prese a maggioranza semplice; per i capoversi c-d-e-g in 2°
convocazione le deliberazioni vengono prese a maggioranza
qualificata dei 2/3 dei Soci presenti.
Delle Elezioni
Art. 16
(Art.li 3 – 4 dell’Appendice)
La Commissione Elettorale sarà composta
da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e nr. 2
Scrutatori.
Tale Commissione ha il compito di formare la lista dei Candidati
per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Sindaci Revisori, i cui Candidati dovranno essere scelti e
selezionati, a discrezione della commissione stessa e in base alle
norme statutarie, tra i Soci giudicati con qualifica adeguata a
ricoprire tale incarico, nonostante i requisiti al voto passivo
sanciti dall’art. 10.
I Consiglieri ed i Sindaci Revisori uscenti hanno diritto ad
essere inseriti nella rosa dei Candidati, salvo loro espressa
rinuncia.
I Soci regolarmente tesserati (Art. 10 Statuto), fatte salve le
limitazioni previste per i Soci riammessi dopo la radiazione, hanno
diritto al voto (attivo) se hanno compiuto il 16° anno di età e sono
eleggibili (voto passivo) se hanno compiuto il 18° anno di età e se
non sono stati colpiti da alcuna sanzione disciplinare definitiva
quale la radiazione.
Le elezioni alle Cariche Sociali vengono fatte a votazione diretta e
segreta, con il sistema della lista unica, senza limitazione alcuna
del numero dei Candidati e con possibilità per ogni elettore di
esprimere fino ad un massimo di nr. 10 preferenze, per il Consiglio
di Amministrazione e di nr. 3 preferenze per il Collegio dei Sindaci
Revisori, pena la nullità della parte della scheda di votazione
eventualmente errata.
La Commissione Elettorale fissa il giorno, l’ora e le modalità
tecniche delle elezioni; le stesse devono essere rese note ai Soci
almeno 5 giorni prima della data fissata, con appositi manifesti
murali, come per le convocazioni dell’Assemblea dei Soci (Art. 12
Statuto)
Gli Organi eletti entrano in carica immediatamente; tutti i Soci
eletti nel Consiglio di Amministrazione dovranno prestare la loro
attività nella vita attiva del Sodalizio, pena la decadenza da ogni
carica ; se desidereranno operare sui mezzi di soccorso dovranno, se
non precedentemente Militi Effettivi, effettuare un normale periodo
di addestramento.
A parità di voti, verrà eletta la persona con i requisiti
specificati nell’Appendice al presente Statuto /Art. 4).
Consiglio di Amministrazione
Art. 17
Il Consiglio di Amministrazione è
composto da nr. 11 membri aventi diritto al voto e precisamente: nr.
10 eletti dai Soci, che determineranno nel loro seno, con voto
segreto, le Cariche Sociali (Presidente, Vice-Presidente e
Tesoriere), e nr. 1 Direttore dei Servizi, proposto dall’Assemblea
congiunta di Dirigenti e Militi all’uopo convocata e successivamente
ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seguente
riunione.
Il Presidente ha la facoltà di nominare il Segretario scegliendolo
anche tra i non eletti ed al di fuori della rosa dei Candidati; in
entrambi i casi il Segretario non ha diritto al voto.
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono sempre
rieleggibili.
Il loro mandato può essere revocato per giusta causa, su delibera
dell’Assemblea dei Soci.
Tutte le Cariche Societarie seguono la vita temporale del Consiglio
di Amministra-zione; nel caso di scioglimento anticipato del
Consiglio, tutte le cariche Societarie devono quindi essere
rinnovate.
Il Consiglio di Amministrazione uscente mantiene il suo mandato fino
alla nomina del nuovo Consiglio; rimane in carica per l’ordinaria
amministrazione dal momento della nomina della Commissione
Elettorale (Art. 15 Statuto), all’insediamento e all’entrata
effettiva in attività del nuovo Consiglio di Amministrazione;
mantiene inoltre la possibilità di convocare l’Assemblea
Straordinaria dei Soci su richiesta della Commissione Elettorale per
gravi turbative delle elezioni stesse (Art. 4 Appendice).
Fanno pure parte del Consiglio di Amministrazione, anche se non
eletti dalla vota-zione dei Soci, nr. 2 Consiglieri Aggiunti, scelti
dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della rosa dei
candidati fra persone capaci e responsabili che
abbiano dimostrato attaccamento al Sodalizio, nr. 1 o 2
Vice-Direttori dei Servizi, proposti dall’Assemblea dei Militi
congiuntamente ai Dirigenti e la cui nomina dovrà sempre essere
ratificata dal Consiglio di Amministrazione e un Direttore Sanitario
nominato dal Consiglio medesimo; queste ultime cariche non hanno
diritto al voto.
Al Presidente spetta la firma Sociale.
Egli ha inoltre la rappresentanza della Croce Verde di fronte a
terzi ed in giudizio; ha la facoltà in casi di particolare urgenza
di assumere qualsiasi iniziativa, che dovrà essere ratificata, dopo
convocazione urgente, dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue
mansioni spettano al Vice-Presidente o ad altro Consigliere all’uopo
designato dal Consiglio di Amministrazione (nel caso della
contemporanea indisposizione del Vice-Presidente).
Il Segretario tiene i registri dei verbali in regola, predispone la
corrispondenza con qualsiasi Ente esterno e svolge le mansioni di
segreteria.
Il Tesoriere tiene la contabilità sempre in ordine sul libro cassa,
in modo che, in qualsiasi momento, si possa conoscere la situazione
finanziaria; conserva le pezze giustificative delle spese che
vengono sostenute e svolge tutte le mansioni specifiche della sua
carica.
Art. 18
Il Consiglio di Amministrazione è
investito dei più ampi poteri per la gestione della Croce Verde.
Spetta tra l’altro al Consiglio di Amministrazione:
- curare l’esecuzione delle proprie delibere e di quelle
dell’Assemblea dei Soci;
- redigere e modificare il Regolamento Interno dei Soci Militi e
della Direzione Servizi;
- promuovere, quando occorre, le modifiche statutarie (ed
eventualmente all’Appendice allegata) da sottoporre all’Assemblea
dei Soci;
- proporre al Collegio dei Probiviri azioni contro i Soci per
eventuali provvedimenti;
- decidere sull’eventuale reintegro di un Socio espulso con sentenza
definitiva, su istanza del Socio medesimo (art. 2 appendice allo
Statuto, III capov.).
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto
sociale, fatta eccezione di quelli specificatamente riservati
all’Assemblea dei Soci.
Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione si
raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure
quando almeno cinque degli aventi diritto al voto o il Collegio dei
Revisori o la Commissione Elettorale, quest’ultima limitatamente al
periodo di propria competenza, ne facciano richiesta scritta e
motivata al Presidente, che è tenuto a convocare il Consiglio entro
10 giorni dalla presentazione della richiesta.
Le adunanze sono valide quando vi intervengono almeno sei degli
aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza e cioè con
almeno sei voti.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del
Presidente; nelle votazioni segrete la parità impone la reiezione
della proposta.
Il Consigliere decade dalla carica dopo la terza assenza
consecutiva, ingiustificata, dalle riunioni del Consiglio; egli ne
sarà informato con lettera raccomandata.
Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di informare il
Collegio dei Sindaci Revisori, quello dei Probiviri, il Direttore
Sanitario ed il/i Vice-Direttore/i Servizi, di ogni sua
convocazione. Tale obbligo potrà decadere in caso di riunioni di
particolare urgenza, nelle quali potranno essere convocati i soli
membri aventi diritto al voto.
Art. 20
I Consiglieri deceduti, decaduti,
sospesi, radiati o dimissionari verranno sostituiti nella carica dai
primi non eletti.
In caso si debbano effettuare cinque sostituzioni,
contemporaneamente espresse, fra i Consiglieri eletti dalle
votazioni pubbliche, il Consiglio decade dal suo mandato.
Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 21
Il Collegio dei Sindaci Revisori si
compone di tre membri di cui uno anche non socio della P.A. Croce
Verde, che vengono eletti contemporaneamente al Consiglio di
Amministrazione, come previsto all’Art. 16 e provvedono a nominare
il loro Presidente.
I Sindaci durano in carica tre anni, salvo quanto recita lo Statuto
all’Art. 17 capov. 5; sono rieleggibili e devono adempiere ai loro
doveri con la diligenza propria del loro mandato; sono responsabili
della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto
sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d’ufficio.
Essi sono responsabili, in solido con gli amministratori, per i
fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe
prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi
derivanti dalla loro carica.
Il Collegio dei Sindaci dovrà apporre la propria firma sul bilancio
annuale dell’Associazione. La certificazione del bilancio annuale
dovrà avvenire entro un termine massimo di 40 giorni dalla consegna
dei documenti da parte del Tesoriere; il
medesimo dovrà effettuare tale consegna entro la fine di febbraio.
Collegio dei Probiviri
Art. 22
Il
Collegio dei Probiviri, cui compete di dirimere eventuali
controversie è formato da tre membri: uno eletto dall’Assemblea dei
Soci nella seduta della nomina della Commissione Elettorale, uno
dall’Assemblea dei Dirigenti e Militi all’uopo convo-cata e uno dal
Consiglio di Amministrazione con la carica di Presidente e che potrà
essere prescelto tra persone membri non effettivi.
Tutte le eventuali controversie tra Soci e/o tra questi e
l’Associazione e/o i suoi Organi, saranno sottoposte dal Consiglio
di Amministrazione, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla
competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno senza
formalità di procedura ed inappellabilmente; essi possono:
- richiamare per iscritto;
- sospendere;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l’espulsione;
- comminare qualsiasi provvedimento alternativo essi possano
giudicare adeguato.
- esprimere il proprio parere sul possibile reintegro di un Socio
precedentemente radiato (solo su istanza del Consiglio di
Amministrazione).
(art. 2 appendice allegata allo Statuto, III capov.)
Il Consiglio di Amministrazione può deferire la questione al
Collegio dei Probiviri anche su istanza della Direzione dei Servizi
o del singolo Socio.
I Probiviri durano in carica tre anni, salvo quanto recita lo
Statuto all’Art. 17 capov. 5, e sono sempre rieleggibili.
Disposizioni Generali e Finali
Art. 23
Il Vessillo Sociale consiste in una bandiera bianca con lo stemma a
cinque strisce rosse in campo giallo dell’antico Marchesato del
Carretto, sul quale spicca una croce verde, ornata ai lati da un
ramo d’olivo e da uno di quercia, sormontato dalla scritta
P.A. e attorniato dalla scritta “Finale Ligure Borgo”.
Art. 24
Quando l’Associazione si trovasse per
deficienza di iscritti o per mancanza di mezzi o per cause di forza
maggiore esterna, nell’impossibilità di funzionare, l’Assemblea dei
Soci, a norma dell’Art. 15 dello Statuto può deliberare:
- lo scioglimento, fissando le modalità e nominando uno o più
liquidatori;
- come far fronte ad eventuali passività;come devolvere l’eventuale
patrimonio residuo ad Associazioni e/o Enti aventi scopo analogo,
oppure in opere di beneficenza.
Art. 25
Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere attuate solo
con delibere dell’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di
Amministrazione (Art. 18 Statuto), osservando le norme e le
procedure del presente Statuto (Art. 15 Statuto).
Art. 26
Compete al Consiglio di Amministrazione redigere e modificare
l’Appendice allegata al presente Statuto per la migliore
applicazione dello stesso, apporre allo Statuto delle aggiunte o
eventuali variazioni che saranno rese note ai Soci mediante
affissione nelle bacheche sociali; la relativa approvazione è di
esclusiva spettanza dell’Assemblea dei Soci (Art. 18 dello
Statuto).
Art. 27
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle norme di legge ed alla allegata seguente Appendice
(Art 7 Appendice), che fa parte integrante dello Statuto.
Il presente Statuto e la sua Appendice,
che ne fa parte integrante, sono composti rispettivamente da nr. e
da nr. pagine.
Il presente Statuto e relativa Appendice è stato approvato dalla
Assemblea dei Soci in data 23 Giugno 1995.
Modificato con delibere Assemblee Soci del 1998, 2000 e 2002.
Appendice allegata allo Statuto della P.A. Croce Verde
Art. 1 (v. Art.
3 Statuto)
Sono Soci Militi tutti quelli che
prestano servizio attivo presso l’Associazione e si suddividono in:
- Ausiliari : coloro che hanno raggiunto il 16° anno di età,
partecipano alle attività Sociali, ma possono non svolgere servizio
attivo sui mezzi di soccorso;
- Allievi : coloro che hanno raggiunto il 16° anno di età
e necessitano di un periodo di apprendimento per diventare Militi
effettivi;
- Effettivi : coloro che, avendo avuto il nulla-osta dalla
Direzione Servizi, la ratifica del Consiglio di Amministrazione e
avendo compiuto il 16° anno di età, partecipano alle attività
sociali con l’autorizzazione a svolgere servizio attivo sui mezzi di
soccorso in qualità di Militi /Barellieri;
Sono Soci Contribuenti coloro che non prestano
servizio attivo, pagano una quota annuale di contribuzione
(tessera);
Sono Soci Sanitari i medici ed i paramedici che
contribuiscono alla formazione professionale dei Militi, impartendo
loro le necessarie istruzioni;
Sono Soci Benemeriti coloro che, per grande dedizione
verso l’Associazione vengono prescelti a giudizio insindacabile del
Consiglio di Amministrazione;
Sono Soci Onorari coloro che, per benemerenze sociali,
hanno dato lustro all’Associazione; essi vengono nominati
esclusivamente dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 2 (vedi Art.
6 Statuto)
E’ da considerarsi
decaduto (ai fini dei Diritti – Doveri nell’ambito delle varie
elezioni interne) il Socio che non abbia provveduto al pagamento
della quota annuale di tesseramento, entro il 30 Aprile
dell’esercizio sociale in corso.
La sospensione e la radiazione sono sancite (tramite comunicazione
per iscritto dal Consiglio di Amministrazione) su decisione del
Consiglio dei Probiviri nei confronti del Socio che abbia compiuto
atti non giustificabili, sia venuto meno ai doveri sociali, abbia
compiuto atti e/o arrecato danno, in qualunque modo, all’interesse
morale e materiale, al prestigio ed al buon nome dell’Associazione.
Il Socio radiato o con carichi penali pendenti con o senza sentenza
definitiva, non potrà più fare parte dell’Associazione. Se vorrà
essere reintegrato dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio
di Amministrazione, il quale dovrà esprimere parere favorevole con
almeno i 2/3 terzi dei suoi componenti; successivamente, se di
opinione favorevole, il Consiglio di Amministrazione dovrà
sottoporre l’istanza all’approvazione del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di entrambi i pareri favorevoli, il Consiglio di
Amministrazione dovrà sottoporre l’istanza di rientro alla prima
Assemblea dei Soci possibile in sede Straordinaria ( art. 15 capov.
g.). Nel caso di ulteriore esito favorevole, il richiedente potrà
essere reintegrato immediatamente nella qualifica di Socio senza
poter però ricoprire alcuna carica Sociale ( Socio passivo ) o
incarico attivo interno all’ente (art . 10, III capov. Statuto).
Art. 3 (Assemblee –
vedi Art.li dall’11 al 16 Statuto)
Per le Assemblee dei Soci e dei
Militi è fatto obbligo di controlli dei presenti nei relativi
elenchi sociali; corrispondentemente, per le eventuali votazioni,
sarà necessario un controllo dei relativi aventi diritto al voto e
delle deleghe che eventualmente saranno presentate nella seduta per
l’elezione del Proboviro.
Contemporaneamente alla convocazione dell’Assemblea Dirigenti e
Militi in cui si eleggerà la Direzione dei Servizi da proporre alla
ratifica del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere esposta la
richiesta della ricerca dei Candidati nelle bacheche sociali; chi
vorrà, potrà proporsi comunicando alla Presidenza, non oltre il
giorno precedente all’Assemblea il proprio nominativo e quello del/i
suo/i ½ Vice-Direttore/i che concorreranno in lista unica.
Il Direttore dei Servizi viene eletto dai Dirigenti e Militi; godono
del voto attivo i Militi Effettivi, gli Allievi e gli Ausiliari che
abbiano almeno un’anzianità di un anno di servizio.
Possono essere eletti alla Direzione dei Servizi i Militi Effettivi
che si trovano nella precedente posizione e che abbiano compiuto il
18° anno di età e sono sempre rieleggibili. Il loro mandato può
essere revocato per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione e
comunque segue la vita temporale dello stesso, come gli altri Organi
Sociali.
Prima di procedere alla elezione per la Direzione dei Servizi,
l’Assemblea Dirigenti e Militi procede all’insediamento di una
commissione ad hoc, con il compito di sorveglianza sulle varie
operazioni, che sarà costituita da 3 membri, aventi diritto al voto
ma non ricoprenti cariche sociali, con l’ovvia esclusione dei
candidati
Art. 4 (Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori –
Art. 16 Statuto)
Dopo
aver autenticato le schede e sigillato l’urna, la Commissione
Elettorale apre le votazioni basandosi per l’ammissione al voto sul
tabulato (o registro Soci) aggiornato, fornitole dalla segreteria.
Sarà possibile votare se in regola con il tesseramento dell’anno
precedente e di quello in corso. Qualora le votazioni si svolgessero
entro il 30 Aprile pur non essendo in regola con il tesseramento
dell’anno in corso, si potrà votare passando prima dalla segreteria
per il pagamento ed il relativo rilascio della tessera.
La Commissione Elettorale ha la facoltà di annullare le votazioni in
maniera immediata se:
- il numero delle schede risulterà nel conteggio finale
irregolare;
- se verranno effettuate nei confronti della Commissione Elettorale,
o verso alcuni dei suoi componenti, intimidazioni fisiche e/o
psicologiche atte ad alterare il regolare svolgimento delle
votazioni;
- se verranno attuati nei confronti della Commissione Elettorale, o
verso alcuni dei suoi componenti, tentativi di corruzione atti ad
alterare il regolare svolgimento delle votazioni
In tutti questi casi le decisioni della Commissione Elettorale
potranno venire prese a maggioranza assoluta (4 su 5).
E’ fatto divieto di effettuare tentativi atti ad influenzare gli
elettori nell’ambito o nelle immediate vicinanze del seggio negli
orari di apertura dello stesso. L’eventuale contravventore dovrà, se
Socio, essere deferito al Consiglio dei Probiviri.
La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di scrutinio,
rende noto i risultati subito dopo lo spoglio e con apposita
affissione pubblica i nominativi dei Consiglieri e dei Revisori dei
Conti neo eletti.
La Commissione Elettorale deve redigere regolari verbali delle
proprie adunanze ed altresì redigerne uno finale sullo svolgimento e
sui risultati delle votazioni; i verbali verranno consegnati in
segreteria e dovranno essere archiviati.
La Commissione Elettorale prima del suo svolgimento provvederà alla
distruzione di tutte le schede elettorali.
Lo spoglio delle schede relativo all’elezione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere
pubblico; potranno però assistervi solo i Soci regolarmente
tesserati.
In caso di più eletti, a parità di voti, verrà applicata la seguente
procedura di scelta prioritaria:
- Consigliere uscente;
- Socio Milite con maggiore anzianità di servizio;
- Socio con maggiore anzianità di iscrizione;
- Socio con maggiore anzianità anagrafica.
Art. 5
(vedi Art. 15 Statuto)
Il Consiglio di Amministrazione si impegna ad esporre il rendiconto
finale di bilancio nella bacheca interna della Sede Sociale per un
periodo di 15 giorni prima dell’Assemblea ad hoc convocata.
Art. 6
(vedi Art. 5 Statuto)
Lo Statuto e la presente Appendice interna devono sempre essere
disponibili alla consultazione da parte dei Soci; viene pertanto
fatto carico al Consiglio di Amministrazione la sua esposizione
fissa nella bacheca interna della Sede Sociale e negli uffici della
Segreteria e della Direzione dei Servizi.
Art. 7 (vedi Art. 27
Statuto)
I componenti del nucleo familiare e degli addetti alla custodia
della P.A. Croce Verde, non possono essere candidati a ricoprire
alcuna carica sociale.
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