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P.A. Croce Verde di FinalBorgo

Statuto dei Soci 

     
Costituzione e scopi

 Art.  1

Nell’anno 1922, il giorno 23 del mese di Gennaio, fu costituita una Associazione di Pubblica Assistenza denominata “ CROCE VERDE”, la quale con il trascorrere del tempo, assunse la denominazione ufficiale di “PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE” , con sede in Finale Ligure Borgo, piazza Milite Ignoto n° 8.

Art.  2

L’Associazione ha per scopo il trasporto e l’assistenza degli infermi ed il compimento, con abnegazione, di tutte le opere di sollievo delle sventure altrui, senza scopo di lucro.
L’Associazione può promuovere la costituzione di sezioni sia nei Rioni o Frazioni del Comune di Finale Ligure, sia nei Comuni del circondario.
I Soci/Militi di ogni sezione costituita, riuniti in assemblea eleggeranno un loro responsabile con funzione di Vice Direttore dei Servizi che dovrà seguire le direttive della Direzione dei Servizi della P.A. Croce Verde.
L’Associazione può inoltre istituire nel suo seno sezioni culturali, sportive e ricreative.
  

Art.  3

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

Militi, Contribuenti, Sanitari, Benemeriti e Onorari e da qualsiasi carica onorifica (anche a vita) che l’Assemblea dei Soci voglia conferire, su proposta del Consiglio di Amministrazione in base all’operato svolto in seno alla Società.
Tutte le categorie dei Soci devono espletare la loro opera gratuitamente. La definizione delle categorie dei Soci viene precisata dall’Appendice al presente Statuto (Art. 1).
  

Art.  4

Tutte le categorie dei Soci, compresa quella dei Militi, sono tenute al pagamento di una quota annuale minima di “tesseramento” il cui importo viene stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
Dal pagamento della quota annuale sono escluse tutte le categorie onorifiche.
  

Art.  5

L’iscrizione all’Associazione comporta la conoscenza e l’accettazione del presente Statuto, della sua Appendice e del Regolamento Interno dei Militi, che tutti indistin-tamente sono tenuti ad osservare e rispettare.

  

Art.  6

La qualifica di Socio si perde per decesso, per dimissioni volontarie, per decadenza, sospensione e radiazione, secondo quanto stabilito dall’Appendice al presente Statuto (Art. 2 – Appendice).

 

  Capitale e Patrimonio Sociale 
 

Art.  7

Il capitale sociale è costituito:
- dai contributi dei Soci;
- dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o enti;
- dai proventi di qualsiasi natura, sempre che si possano accettare senza venir meno alla dignità e al decoro dell’Associazione e   non abbiano significazione contraria alle leggi vigenti e al potere dello Stato;
- dai proventi dei servizi prestati e dalle attività delle gestioni speciali (sagre, lotterie, ecc…).

 

Art.  8

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni di proprietà della stessa
(ambulanze, attrezzature, ecc..), nonché da tutti i beni immobili che potranno essere acquisiti direttamente o per donazioni.
 

Organi Sociali

  Art.  9

Gli Organi Sociali della P.A. Croce Verde sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi suddetti espletano i loro compiti istituzionali gratuitamente;
Le cariche interne non sono cumulabili, ad eccezione delle cariche della Direzione dei Servizi ove dovesse scegliersi nell’ambito del Consiglio di Amministrazione.
        

Assemblea dei Soci

 Art. 10

L’Assemblea è formata da tutti i Soci che, avendo compiuto il 16° anno di età ed in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto al voto.
Il Socio ha diritto al voto attivo e passivo purchè in regola con il pagamento della quota sociale dell’esercizio in corso e almeno di quello precedente.
Possono essere eletti alle Cariche Sociali i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano subito alcuna definitiva sanzione disciplinare di radiazione.

I Soci possono con delega scritta, farsi rappresentare da altro Socio, solo per la votazione nell’Assemblea sociale ove venga eletto il Proboviro e ogni Socio non può ricevere più di una delega.
  

Art. 11

Le Assemblee dei Soci sono convocate:
- in sessione ordinaria:
- dal Consiglio di Amministrazione entro il 1° semestre di ogni anno, solo per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente;
- in sessione straordinaria:
- ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno;
- su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori;
- su richiesta di 1/5 dei Soci in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso e precedente;

In questi ultimi due casi, l’Assemblea deve avere luogo entro 15 giorni dalla presentazione scritta della richiesta al Consiglio di Amministrazione.
- su richiesta della Commissione Elettorale, direttamente dalla stessa in  caso di riscontro di gravi anomalie (art. 4 Appendice).
In questo caso l’Assemblea dovrà avere luogo entro un periodo massimo di 10 gg.
dalla richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.
 

 Art. 12

La convocazione dell’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria è indetta tramite manifesti esposti nella Sede Sociale, nella bacheca dell’Associazione ed in altri punti della città, almeno 5 gg. prima di quello fissato, indicando chiaramente il giorno, l’ora, il luogo della riunione della 1° e 2° convocazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 13

L’Assemblea dei Soci sia in sede Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costi-tuita in 1° convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci iscritti, mentre in 2° convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le delibere sono prese a maggioranza di voti.
Le votazioni possono essere fatte per alzata di mano o a scheda segreta, quest’ultima quando l’oggetto della votazione riguarda persone.
  

Art. 14

L’Assemblea è presieduta da un Presidente, nominato dalla stessa, il quale a sua volta provvede alla nomina di un segretario che dovrà redigere il relativo verbale.
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci ha la più ampia libertà di gestione dell’Assemblea, con particolare riguardo e cura nell’esecuzione dell’ordine del giorno, delle votazioni e del civile svolgimento dell’Assemblea stessa.
 

 Art. 15

Compete all’Assemblea:
a) - Approvare il bilancio annuale;
b) - Deliberare su ogni argomento all’ordine del giorno;
c) - Deliberare su ogni proposta di modifica dello Statuto e dell’Appendice allegata;
d) - revocare il mandato agli Amministratori (vedi Art. 17 capoverso 4);
e) - deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e precisarne le modalità;
f) - nominare la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle elezioni alle
Cariche Sociali nonché la contemporanea elezione di un Proboviro (Art. 22 Statuto).
g) - decidere sull’eventuale reintegro di un Socio espulso, su segnalazione con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri.
Per i capoversi a-b-f in 2° convocazione le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice; per i capoversi c-d-e-g in 2° convocazione le deliberazioni vengono prese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci presenti.
 

Delle Elezioni

 Art. 16 (Art.li 3 – 4 dell’Appendice)

La Commissione Elettorale sarà composta da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e nr. 2 Scrutatori.
Tale Commissione ha il compito di formare la lista dei Candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori, i cui Candidati dovranno essere scelti e selezionati, a discrezione della commissione stessa e in base alle norme statutarie, tra i Soci giudicati con qualifica adeguata a ricoprire tale incarico, nonostante i requisiti al voto passivo sanciti dall’art. 10.
I Consiglieri ed i Sindaci Revisori uscenti hanno diritto ad essere inseriti nella rosa dei Candidati, salvo loro espressa rinuncia.
I Soci regolarmente tesserati (Art. 10 Statuto), fatte salve le limitazioni previste per i Soci riammessi dopo la radiazione, hanno diritto al voto (attivo) se hanno compiuto il 16° anno di età e sono eleggibili (voto passivo) se hanno compiuto il 18° anno di età e se non sono stati colpiti da alcuna sanzione disciplinare definitiva quale la radiazione.
Le elezioni alle Cariche Sociali vengono fatte a votazione diretta e segreta, con il sistema della lista unica, senza limitazione alcuna del numero dei Candidati e con possibilità per ogni elettore di esprimere fino ad un massimo di nr. 10 preferenze, per il Consiglio di Amministrazione e di nr. 3 preferenze per il Collegio dei Sindaci Revisori, pena la nullità della parte della scheda di votazione eventualmente errata.
La Commissione Elettorale fissa il giorno, l’ora e le modalità tecniche delle elezioni; le stesse devono essere rese note ai Soci almeno 5 giorni prima della data fissata, con appositi manifesti murali, come per le convocazioni dell’Assemblea dei Soci (Art. 12 Statuto)
Gli Organi eletti entrano in carica immediatamente; tutti i Soci eletti nel Consiglio di Amministrazione dovranno prestare la loro attività nella vita attiva del Sodalizio, pena la decadenza da ogni carica ; se desidereranno operare sui mezzi di soccorso dovranno, se non precedentemente Militi Effettivi, effettuare un normale periodo di addestramento.

A parità di voti, verrà eletta la persona con i requisiti specificati nell’Appendice al presente Statuto /Art. 4).
    

Consiglio di Amministrazione

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nr. 11 membri aventi diritto al voto e precisamente: nr. 10 eletti dai Soci, che determineranno nel loro seno, con voto segreto, le Cariche Sociali (Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere), e nr. 1 Direttore dei Servizi, proposto dall’Assemblea congiunta di Dirigenti e Militi all’uopo convocata e successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seguente riunione.
Il Presidente ha la facoltà di nominare il Segretario scegliendolo anche tra i non eletti ed al di fuori della rosa dei Candidati; in entrambi i casi il Segretario non ha diritto al voto.
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Il loro mandato può essere revocato per giusta causa, su delibera dell’Assemblea dei Soci.
Tutte le Cariche Societarie seguono la vita temporale del Consiglio di Amministra-zione; nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio, tutte le cariche Societarie devono quindi essere rinnovate.
Il Consiglio di Amministrazione uscente mantiene il suo mandato fino alla nomina del nuovo Consiglio; rimane in carica per l’ordinaria amministrazione dal momento della nomina della Commissione Elettorale (Art. 15 Statuto), all’insediamento e all’entrata effettiva in attività del nuovo Consiglio di Amministrazione; mantiene inoltre la possibilità di convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci su richiesta della Commissione Elettorale per gravi turbative delle elezioni stesse (Art. 4 Appendice).
Fanno pure parte del Consiglio di Amministrazione, anche se non eletti dalla vota-zione dei Soci, nr. 2 Consiglieri Aggiunti, scelti dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della rosa dei candidati fra persone capaci e responsabili che
abbiano dimostrato attaccamento al Sodalizio, nr. 1 o 2 Vice-Direttori dei Servizi, proposti dall’Assemblea dei Militi congiuntamente ai Dirigenti e la cui nomina dovrà sempre essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione e un Direttore Sanitario nominato dal Consiglio medesimo; queste ultime cariche non hanno diritto al voto.
Al Presidente spetta la firma Sociale.
Egli ha inoltre la rappresentanza della Croce Verde di fronte a terzi ed in giudizio; ha la facoltà in casi di particolare urgenza di assumere qualsiasi iniziativa, che dovrà essere ratificata, dopo convocazione urgente, dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente o ad altro Consigliere all’uopo designato dal Consiglio di Amministrazione (nel caso della contemporanea indisposizione del Vice-Presidente).
Il Segretario tiene i registri dei verbali in regola, predispone la corrispondenza con qualsiasi Ente esterno e svolge le mansioni di segreteria.
Il Tesoriere tiene la contabilità sempre in ordine sul libro cassa, in modo che, in qualsiasi momento, si possa conoscere la situazione finanziaria; conserva le pezze giustificative delle spese che vengono sostenute e svolge tutte le mansioni specifiche della sua carica.
 

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Croce Verde.
Spetta tra l’altro al Consiglio di Amministrazione:
- curare l’esecuzione delle proprie delibere e di quelle dell’Assemblea dei Soci;
- redigere e modificare il Regolamento Interno dei Soci Militi e della Direzione Servizi;
- promuovere, quando occorre, le modifiche statutarie (ed eventualmente all’Appendice allegata) da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- proporre al Collegio dei Probiviri azioni contro i Soci per eventuali provvedimenti;
- decidere sull’eventuale reintegro di un Socio espulso con sentenza definitiva, su istanza del Socio medesimo (art. 2 appendice allo Statuto, III capov.).
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli specificatamente riservati all’Assemblea dei Soci.

                                                                                    

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno cinque degli aventi diritto al voto o il Collegio dei Revisori o la Commissione Elettorale, quest’ultima limitatamente al periodo di propria competenza, ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente, che è tenuto a convocare il Consiglio entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.
Le adunanze sono valide quando vi intervengono almeno sei degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza e cioè con almeno sei voti.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la parità impone la reiezione della proposta.
Il Consigliere decade dalla carica dopo la terza assenza consecutiva, ingiustificata, dalle riunioni del Consiglio; egli ne sarà informato con lettera raccomandata.
Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di informare il Collegio dei Sindaci Revisori, quello dei Probiviri, il Direttore Sanitario ed il/i Vice-Direttore/i Servizi, di ogni sua convocazione. Tale obbligo potrà decadere in caso di riunioni di particolare urgenza, nelle quali potranno essere convocati i soli membri aventi diritto al voto.
  

Art. 20 

I Consiglieri deceduti, decaduti, sospesi, radiati o dimissionari verranno sostituiti nella carica dai primi non eletti.
In caso si debbano effettuare cinque sostituzioni, contemporaneamente espresse, fra i Consiglieri eletti dalle votazioni pubbliche, il Consiglio decade dal suo mandato.
  

Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 21

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri di cui uno anche non socio della P.A. Croce Verde, che vengono eletti contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, come previsto all’Art. 16 e provvedono a nominare il loro Presidente.
I Sindaci durano in carica tre anni, salvo quanto recita lo Statuto all’Art. 17 capov. 5; sono rieleggibili e devono adempiere ai loro doveri con la diligenza propria del loro mandato; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d’ufficio.
Essi sono responsabili, in solido con gli amministratori, per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla loro carica.
Il Collegio dei Sindaci dovrà apporre la propria firma sul bilancio annuale dell’Associazione. La certificazione del bilancio annuale dovrà avvenire entro un termine massimo di 40 giorni dalla consegna dei documenti da parte del Tesoriere; il
medesimo dovrà effettuare tale consegna entro la fine di febbraio.

                                                                                                                                                                               

Collegio dei Probiviri

  Art. 22

Il Collegio dei Probiviri, cui compete di dirimere eventuali controversie è formato da tre membri: uno eletto dall’Assemblea dei Soci nella seduta della nomina della Commissione Elettorale, uno dall’Assemblea dei Dirigenti e Militi all’uopo convo-cata e uno dal Consiglio di Amministrazione con la carica di Presidente e che potrà essere prescelto tra persone membri non effettivi.
Tutte le eventuali controversie tra Soci e/o tra questi e l’Associazione e/o i suoi Organi, saranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno senza formalità di procedura ed inappellabilmente; essi possono:
- richiamare per iscritto;
- sospendere;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l’espulsione;
- comminare qualsiasi provvedimento alternativo essi possano giudicare adeguato.
- esprimere il proprio parere sul possibile reintegro di un Socio precedentemente radiato (solo su istanza del Consiglio di Amministrazione).

(art. 2 appendice allegata allo Statuto, III capov.)
Il Consiglio di Amministrazione può deferire la questione al Collegio dei Probiviri anche su istanza della Direzione dei Servizi o del singolo Socio.
I Probiviri durano in carica tre anni, salvo quanto recita lo Statuto all’Art. 17 capov. 5, e sono sempre rieleggibili.
   

       Disposizioni Generali e Finali

Art. 23

Il Vessillo Sociale consiste in una bandiera bianca con lo stemma a cinque strisce rosse in campo giallo dell’antico Marchesato del Carretto, sul quale spicca una croce verde, ornata ai lati da un ramo d’olivo e da uno di quercia, sormontato dalla scritta P.A. e attorniato dalla scritta “Finale Ligure Borgo”.

Art. 24

Quando l’Associazione si trovasse per deficienza di iscritti o per mancanza di mezzi o per cause di forza maggiore esterna, nell’impossibilità di funzionare, l’Assemblea dei Soci, a norma dell’Art. 15 dello Statuto può deliberare:
- lo scioglimento, fissando le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- come far fronte ad eventuali passività;come devolvere l’eventuale patrimonio residuo ad Associazioni e/o Enti aventi scopo analogo, oppure in opere di beneficenza.
 

Art. 25

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere attuate solo con delibere dell’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione (Art. 18 Statuto), osservando le norme e le procedure del presente Statuto (Art. 15 Statuto).

 Art. 26

Compete al Consiglio di Amministrazione redigere e modificare l’Appendice allegata al presente Statuto per la migliore applicazione dello stesso, apporre allo Statuto delle aggiunte o eventuali variazioni che saranno rese note ai Soci mediante affissione nelle bacheche sociali; la relativa approvazione è di esclusiva spettanza dell’Assemblea   dei Soci (Art. 18 dello Statuto).

Art. 27

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed alla allegata seguente Appendice (Art 7 Appendice), che fa parte integrante dello Statuto.

 

Il presente Statuto e la sua Appendice, che ne fa parte integrante, sono composti rispettivamente da nr. e da nr. pagine.
Il presente Statuto e relativa Appendice è stato approvato dalla Assemblea dei Soci in data 23 Giugno 1995.
Modificato con delibere Assemblee Soci del 1998, 2000 e 2002.
                                                                                                                                                                                                            

Appendice allegata allo Statuto della P.A. Croce Verde

  Art. 1 (v. Art.   3 Statuto)

Sono Soci Militi tutti quelli che prestano servizio attivo presso l’Associazione e si suddividono in:
- Ausiliari  : coloro che hanno raggiunto il 16° anno di età, partecipano alle attività Sociali, ma possono non svolgere servizio attivo sui mezzi di soccorso;
- Allievi     : coloro che hanno raggiunto il 16° anno di età e necessitano di un periodo di apprendimento per diventare Militi effettivi;
- Effettivi   : coloro che, avendo avuto il nulla-osta dalla Direzione Servizi, la ratifica del Consiglio di Amministrazione e avendo compiuto il 16° anno di età, partecipano alle attività sociali con l’autorizzazione a svolgere servizio attivo sui mezzi di soccorso in qualità di Militi /Barellieri;
Sono Soci Contribuenti coloro che non prestano servizio attivo, pagano una quota annuale di contribuzione (tessera);
Sono Soci Sanitari i medici ed i paramedici che contribuiscono alla formazione professionale dei Militi, impartendo loro le necessarie istruzioni;
Sono Soci Benemeriti coloro che, per grande dedizione verso l’Associazione vengono prescelti a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione;
Sono Soci Onorari coloro che, per benemerenze sociali, hanno dato lustro all’Associazione; essi vengono nominati esclusivamente dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 2 (vedi Art.  6 Statuto)

E’ da considerarsi decaduto (ai fini dei Diritti – Doveri nell’ambito delle varie elezioni interne) il Socio che non abbia provveduto al pagamento della quota annuale di tesseramento, entro il 30 Aprile dell’esercizio sociale in corso.
La sospensione e la radiazione sono sancite (tramite comunicazione per iscritto dal Consiglio di Amministrazione) su decisione del Consiglio dei Probiviri nei confronti del Socio che abbia compiuto atti non giustificabili, sia venuto meno ai doveri sociali, abbia compiuto atti e/o arrecato danno, in qualunque modo, all’interesse morale e materiale, al prestigio ed al buon nome dell’Associazione.
Il Socio radiato o con carichi penali pendenti con o senza sentenza definitiva, non potrà più fare parte dell’Associazione. Se vorrà essere reintegrato dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà esprimere parere favorevole con almeno i 2/3 terzi dei suoi componenti; successivamente, se di opinione favorevole, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre l’istanza all’approvazione del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di entrambi i pareri favorevoli, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre l’istanza di rientro alla prima Assemblea dei Soci possibile in sede Straordinaria ( art. 15 capov. g.). Nel caso di ulteriore esito favorevole, il richiedente potrà essere reintegrato immediatamente nella qualifica di Socio senza poter però ricoprire alcuna carica Sociale ( Socio passivo ) o incarico attivo interno all’ente (art . 10, III capov. Statuto).
 

 Art.  3 (Assemblee – vedi Art.li dall’11 al 16 Statuto)

Per le Assemblee dei Soci e dei Militi è fatto obbligo di controlli dei presenti nei relativi elenchi sociali; corrispondentemente, per le eventuali votazioni, sarà necessario un controllo dei relativi aventi diritto al voto e delle deleghe che eventualmente saranno presentate nella seduta per l’elezione del Proboviro.
Contemporaneamente alla convocazione dell’Assemblea Dirigenti e Militi in cui si eleggerà la Direzione dei Servizi da proporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere esposta la richiesta della ricerca dei Candidati nelle bacheche sociali; chi vorrà, potrà proporsi comunicando alla Presidenza, non oltre il giorno precedente all’Assemblea il proprio nominativo e quello del/i suo/i ½ Vice-Direttore/i che concorreranno in lista unica.
Il Direttore dei Servizi viene eletto dai Dirigenti e Militi; godono del voto attivo i Militi Effettivi, gli Allievi e gli Ausiliari che abbiano almeno un’anzianità di un anno di servizio.
Possono essere eletti alla Direzione dei Servizi i Militi Effettivi che si trovano nella precedente posizione e che abbiano compiuto il 18° anno di età e sono sempre rieleggibili. Il loro mandato può essere revocato per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione e comunque segue la vita temporale dello stesso, come gli altri Organi Sociali.
Prima di procedere alla elezione per la Direzione dei Servizi, l’Assemblea Dirigenti e Militi procede all’insediamento di una commissione ad hoc, con il compito di sorveglianza sulle varie operazioni, che sarà costituita da 3 membri, aventi diritto al voto ma non ricoprenti cariche sociali, con l’ovvia esclusione dei candidati 
 

Art.  4 (Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori – Art. 16 Statuto)

Dopo aver autenticato le schede e sigillato l’urna, la Commissione Elettorale apre le votazioni basandosi per l’ammissione al voto sul tabulato (o registro Soci) aggiornato, fornitole dalla segreteria.
Sarà possibile votare se in regola con il tesseramento dell’anno precedente e di quello in corso. Qualora le votazioni si svolgessero entro il 30 Aprile pur non essendo in regola con il tesseramento dell’anno in corso, si potrà votare passando prima dalla segreteria per il pagamento ed il relativo rilascio della tessera.
La Commissione Elettorale ha la facoltà di annullare le votazioni in maniera immediata se:
- il numero delle schede risulterà nel conteggio finale irregolare;
- se verranno effettuate nei confronti della Commissione Elettorale, o verso alcuni dei suoi componenti, intimidazioni fisiche e/o psicologiche atte ad alterare il regolare svolgimento delle votazioni;              
- se verranno attuati nei confronti della Commissione Elettorale, o verso alcuni dei suoi componenti, tentativi di corruzione atti ad alterare il regolare svolgimento delle votazioni

In tutti questi casi le decisioni della Commissione Elettorale potranno venire prese a maggioranza assoluta (4 su 5).
E’ fatto divieto di effettuare tentativi atti ad influenzare gli elettori nell’ambito o nelle immediate vicinanze del seggio negli orari di apertura dello stesso. L’eventuale contravventore dovrà, se Socio, essere deferito al Consiglio dei Probiviri.
La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di scrutinio, rende noto i risultati subito dopo lo spoglio e con apposita affissione pubblica i nominativi dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti neo eletti.
La Commissione Elettorale deve redigere regolari verbali delle proprie adunanze ed altresì redigerne uno finale sullo svolgimento e sui risultati delle votazioni; i verbali verranno consegnati in segreteria e dovranno essere archiviati.
La Commissione Elettorale prima del suo svolgimento provvederà alla distruzione di tutte le schede elettorali.
Lo spoglio delle schede relativo all’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere pubblico; potranno però assistervi solo i Soci regolarmente tesserati.
In caso di più eletti, a parità di voti, verrà applicata la seguente procedura di scelta prioritaria:
- Consigliere uscente;
- Socio Milite con maggiore anzianità di servizio;
- Socio con maggiore anzianità di iscrizione;
- Socio con maggiore anzianità anagrafica.

  

 Art.  5  (vedi Art. 15 Statuto)

Il Consiglio di Amministrazione si impegna ad esporre il rendiconto finale di bilancio nella bacheca interna della Sede Sociale per un periodo di 15 giorni prima dell’Assemblea ad hoc convocata.

Art.  6  (vedi Art. 5 Statuto)

Lo Statuto e la presente Appendice interna devono sempre essere disponibili alla consultazione da parte dei Soci; viene pertanto fatto carico al Consiglio di Amministrazione la sua esposizione fissa nella bacheca interna della Sede Sociale e negli uffici della Segreteria e della Direzione dei Servizi.

Art.  7  (vedi Art. 27 Statuto)

I componenti del nucleo familiare e degli addetti alla custodia della P.A. Croce Verde, non possono essere candidati a ricoprire alcuna carica sociale.

 

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